(massima n. 1)
In tema di accertamento con adesione, in caso di mancato pagamento, da parte del contribuente, anche di una sola delle rate successive alla prima, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate può provvedere all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a carico del contribuente, oltreché del garante, solo se quest'ultimo, invitato ad adempiere, non versa l'importo garantito entro trenta giorni, con conseguente illegittimità della cartella di pagamento emessa nei confronti del contribuente senza previa escussione del garante, a nulla rilevando, in contrario, la possibilità, riconosciuta dall'art. 1944 c.c. nei rapporti tra privati, di prevedere il beneficio della preventiva escussione del debitore principale.