(massima n. 1)
In tema di fideiussione, l'art. 1938 c.c. novellato dalla L. 154/1992 richiede che l'importo massimo garantito sia indicato in una somma di denaro o in un ordine di grandezza determinato o determinabile. Il riferimento ai corrispettivi dovuti dalla debitrice principale, come risultanti dalle scritture contabili, non č idoneo a rendere la fideiussione conforme all'art. 1938 c.c., poiché tale clausola indica solo il modo in cui sarą accertata di volta in volta l'esistenza del credito garantito, senza tutelare il fideiussore dal rischio cui la norma del codice intende porre rimedio.