(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 1938 cod. civ., una fideiussione omnibus prestata in favore di una banca č valida solo se le operazioni bancarie garantite sono tutte riferibili a rapporti giuridici esistenti e se č previsto l'importo massimo garantito, condizione di validitā introdotta dalla L. 17 febbraio 1992, n. 154.