Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 3034 del 1 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti può comportare una violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., mentre la mancata rilevazione della nullità del contratto per mancanza di oggetto o causa può costituire una falsa applicazione degli artt. 1418 e 1936 c.c., in base all'art. 360, n. 3, c.p.c.

(massima n. 2)

La pronuncia d'ufficio in assenza di un'esplicita domanda da parte delle parti coinvolte nel processo può comportare la nullità della sentenza e del procedimento ex artt. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.; tale situazione potrebbe verificarsi anche quando si verifica una violazione delle regole contrattuali previste dagli artt. 1322 e 1936 c.c.

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