(massima n. 1)
L'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti può comportare una violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., mentre la mancata rilevazione della nullità del contratto per mancanza di oggetto o causa può costituire una falsa applicazione degli artt. 1418 e 1936 c.c., in base all'art. 360, n. 3, c.p.c.