(massima n. 2)
E' ricorribile per cassazione, trovando applicazione il disposto dell'art. 461, comma 6, cod. proc. pen., il provvedimento che, nella vigenza dell'art. 459 cod. proc. pen. nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con l'art. 28, comma 1, lett. a), n. 3), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e, successivamente, con l'art. 2, comma 1, lett. s), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, dichiara l'esecutivitā del decreto penale di condanna per mancata opposizione, nel caso in cui l'imputato abbia avanzato, ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, richiesta di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilitā, senza, tuttavia, comunicare, in esito alla sua ammissione, l'ente presso cui il lavoro avrebbe dovuto essere svolto. (In motivazione, la Corte ha, altresė, affermato che tale conclusione consegue a un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata del disposto degli artt. 459 cod. proc. pen. e 186, comma 9-bis, cod. strada, che fonda sull'esigenza di tutelare il diritto di difesa e sulla necessaria non opposizione del decreto penale da parte dell'imputato che abbia avanzato richiesta di sostituzione della pena).