Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2814 del 10 marzo 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

Il pagamento di un debito altrui, eseguito dal solvens volontariamente, ma non spontaneamente, a causa del comportamento illegittimo dal creditore (nella specie, che pretendeva di coinvolgerlo in una procedura fallimentare obiettivamente ingiusta), non è riconducibile allo schema dell'indebito soggettivo in difetto del pagamento dell'errore del solvens, ma rientra nella disciplina generale dell'art. 2033 c.c. — trattandosi di pagamento pur sempre privo di causa debendi e non eseguito con la volontà di estinguere l'altrui debito — sicché dà diritto alla ripetizione del pagamento.

(massima n. 2)

Il rilascio di pagherò cambiari si concreta nell'assunzione di un'obbligazione cartolare, avente disciplina diversa da quella che discende dal rapporto fondamentale, cui però rimane legata, nel rapporto diretto tra emittente e prenditore o tra girante e immediato giratario; l'insussistenza del rapporto causale toglie effetto alla pretesa creditoria cartolare, in base alle norme generali degli artt. 1992 e 1993 c.c. e dell'art. 21 l. camb., nei limiti in cui la relativa eccezione, avente natura personale, possa essere opposta al portatore del titolo.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.