(massima n. 1)
La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza č ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 c.p.p. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che dalla lettura della sentenza emerge, in modo inequivoco, l'omessa motivazione quanto alla disposta confisca).