(massima n. 1)
L'art. 444, terzo comma, cod. proc. pen. espressamente richiama solo la sospensione condizionale della pena e non prevede la non menzione, dunque l'omessa considerazione letterale della non menzione nel terzo comma dell'art. 444 cod. proc. pen. sta a significare che la stessa non può considerarsi al pari della sospensione condizionale della pena e, conseguentemente, non può subordinarsi l'accordo ex art. 599 bis cod. proc. pen. (o ex art. 444 cod. proc. pen.) alla non menzione.