(massima n. 1)
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'inutilizzabilità ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen. degli esiti dell'attività di captazione riguarda i risultati probatori conseguiti con tale specifico mezzo di prova, ma non esclude che i medesimi risultati possano essere ottenuti con un mezzo di prova diverso, sicché non sono affette da invalidità derivata le deposizioni rese, in sede di interrogatorio, dall'indagato a cui sia stata data lettura delle conversazioni intercettate. (Annulla in parte senza rinvio, Corte Appello Milano, 16/10/2023)