(massima n. 1)
L'acquisizione e l'utilizzazione probatoria del contenuto di messaggi scambiati sulla "chat" di "Facebook" e memorizzati nel "server" del fornitore del servizio non incontrano i limiti previsti per i dati relativi al traffico telematico dall'art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 2021, n. 132 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, soggiacendo, invece, alla disciplina delle intercettazioni, posto che le "chat", pur se non contestuali, costituiscono flussi di comunicazioni. (Rigetta, Corte Appello Torino, 05/02/2024)