(massima n. 1)
E' legittima l'acquisizione di un "file" in corso di redazione su "personal computer" mediante "screenshot" eseguito da un captatore informatico, trattandosi di mera constatazione del dato informatico in corso di realizzazione, oggetto di "comportamento comunicativo", suscettibile di intercettazione ed anche di videoregistrazione ai sensi dell'art. 266-bis cod. proc. pen., e non di perquisizione informatica diretta alla ricerca ed estrapolazione di dati preesistenti. (Rigetta, Trib. Libertą Reggio Calabria, 30/04/2021)