Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 50273 del 5 dicembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

L'anticipazione della data di trattazione del giudizio di appello integra una nullitą assoluta ai sensi degli artt. 601, commi 3 e 6, 429 comma primo lett. f), 178, comma 1 lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., in quanto la trattazione della causa in giorno diverso da quello fissato per la comparizione nel decreto di citazione o nel decreto di differimento dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, impedisce l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivalendo ad omessa citazione.

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