(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, la parte che deduce la nullitą del decreto di citazione per il giudizio di appello a cagione della mancata indicazione di uno degli elementi previsti dall'art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., ha l'onere, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullitą che nella specie viene in rilievo, di specificare quale sia il riferimento omesso e di indicare l'illegittimo pregiudizio subito che fonda il proprio concreto, attuale e verificabile interesse a ricorrere, non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale.