Cassazione penale Sez. I sentenza n. 20159 del 19 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di impugnazioni, la parte che deduce la nullitą del decreto di citazione per il giudizio di appello a cagione della mancata indicazione di uno degli elementi previsti dall'art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., ha l'onere, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullitą che nella specie viene in rilievo, di specificare quale sia il riferimento omesso e di indicare l'illegittimo pregiudizio subito che fonda il proprio concreto, attuale e verificabile interesse a ricorrere, non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale.

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