Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12021 del 23 novembre 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

L'unico rimedio esperibile avverso il provvedimento che, ai sensi dell'art. 260, comma 3, cod. proc. pen., abbia disposto la distruzione di cose deperibili sottoposte a sequestro probatorio č l'incidente di esecuzione, proponibile dinanzi alla stessa Autoritā giudiziaria che tale provvedimento ha emesso con le forme proprie della procedura camerale previste dall'art. 666 cod. proc. pen., trattandosi di rimedio concernente la fase esecutiva del sequestro. (Annulla senza rinvio, GIP Tribunale Benevento, 22/04/2022)

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.