(massima n. 1)
L'unico rimedio esperibile avverso il provvedimento che, ai sensi dell'art. 260, comma 3, cod. proc. pen., abbia disposto la distruzione di cose deperibili sottoposte a sequestro probatorio č l'incidente di esecuzione, proponibile dinanzi alla stessa Autoritā giudiziaria che tale provvedimento ha emesso con le forme proprie della procedura camerale previste dall'art. 666 cod. proc. pen., trattandosi di rimedio concernente la fase esecutiva del sequestro. (Annulla senza rinvio, GIP Tribunale Benevento, 22/04/2022)