(massima n. 1)
L'ordinanza del giudice che autorizzi o neghi, ex art. 260, comma 3, cod. proc. pen., l'alienazione o la distruzione delle cose sottoposte a sequestro preventivo impeditivo suscettibili di alterazione, č appellabile a norma dell'art. 322-bis cod. proc. pen. dalla parte che vi abbia un interesse concreto. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile, in mancanza dell'allegazione di un pregiudizio specifico, l'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto della vendita anticipata di un bene appartenente a terzo estraneo al reato, avendo l'organo dell'accusa evidenziato, con l'istanza di vendita, il proprio disinteresse all'ulteriore disponibilitā della "res" a fini investigativi o comunque correlati alla pretesa punitiva dello Stato, e non essendogli normativamente attribuito alcun dovere di vigilanza sulla economicitā del procedimento, potenzialmente incisa dalla perdurante custodia onerosa del bene, nell'interesse dell'Erario). (Dichiara inammissibile, Trib. Libertā Verona, 30/07/2021)