(massima n. 1)
La distruzione delle cose sequestrate che possono alterarsi, secondo il combinato disposto dell'art. 260, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 83 disp. att. cod. proc. pen., non costituisce accertamento tecnico non ripetibile, ma semplice adempimento esecutivo, che può essere attuato senza particolari formalità, non dovendo pertanto essere preceduta dall'avviso al difensore, se non nel caso in cui si proceda all'eventuale prelievo di campioni. (Fattispecie relativa alla distruzione di fauna aviaria oggetto di caccia). (Dichiara inammissibile, Tribunale Brindisi, 11/10/2018)