(massima n. 1)
In tema di disciplina del sequestro, non viola il divieto di analogia "in malam partem" l'applicazione al sequestro preventivo della disposizione dell'art. 260, comma 3, cod. proc. pen., che prevede la facoltą dell'autoritą giudiziaria di disporre la vendita o la distruzione di beni deperibili sottoposti a sequestro probatorio. (Fattispecie nella quale la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la vendita di alcuni animali presenti in un'azienda agricola, sottoposti a sequestro preventivo). (Rigetta, Tribunale Firenze, 13/07/2017)