(massima n. 1)
Ai fini dell'adozione del provvedimento di distruzione di alimenti sottoposti a sequestro probatorio ai sensi dell'art. 260, comma 3-bis, cod. proc. pen., non č necessario che il cattivo stato di conservazione si riferisca alle caratteristiche intrinseche delle merci, ma č sufficiente che esso concerna le modalitā estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, o a regole di comune esperienza. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto corretta la decisione di rigetto del ricorso avverso l'ordinanza con cui era stata disposta la distruzione di alcune forme di formaggio custodite in locali dove erano presenti sostanze pericolose per natura come topicidi e disinfestanti). (Rigetta, G.i.p. Trib. Aosta, 21/12/2015)