(massima n. 1)
Il tribunale, investito della richiesta di riesame di un sequestro probatorio di strumenti informatici, può legittimamente disporre, anche in assenza di una richiesta del pubblico ministero sul punto, la restituzione degli stessi previa estrazione di copia forense, in tal modo implicitamente confermando la legittimità del vincolo reale e consentendo comunque all'interessato di riottenere la disponibilità delle cose sequestrate. (Annulla con rinvio, Trib. Libertà Napoli, 02/04/2019)