Cassazione penale Sez. II sentenza n. 12488 del 11 marzo 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

La sottoposizione a controllo e la utilizzazione probatoria della corrispondenza epistolare non č soggetta alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, dovendosi invece seguire le forme del sequestro di corrispondenza di cui agli artt. 254 e 353 cod. proc. pen. e, nel caso di corrispondenza di detenuti, anche le particolari formalitā stabilite dall'art. 18 ter ord. pen. (Fattispecie relativa all'acquisizione della corrispondenza di un detenuto, da parte del P.M., attraverso un ordine di esibizione rivolto al direttore della Casa circondariale. In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inutilizzabile la corrispondenza acquisita, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., ritenendo il predetto ordine una non consentita forma atipica di intercettazione della corrispondenza epistolare). (Annulla in parte con rinvio, App. Reggio Calabria, 16/07/2014)

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