Cassazione penale Sez. II sentenza n. 40451 del 13 novembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

E' manifestamente infondata la questione di legittimitą costituzionale degli artt. 253 e 254 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 15 Cost., nella parte in cui prevedono che l'acquisizione dei messaggi contenuti in un telefono cellulare in sequestro sia rimessa all'iniziativa del pubblico ministero, senza la necessitą di un provvedimento autorizzativo del giudice, diversamente da quanto disposto, con riguardo all'acquisizione dei tabulati telefonici, dall'art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dall'art. 1, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, posto che la messaggistica, secondo le indicazioni offerte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 170 del 2023, rientra nella nozione di corrispondenza, la cui acquisizione non necessita dell'autorizzazione giudiziale, mentre i tabulati, in quanto dati estrinseci di una conversazione o comunicazione, sono assimilabili alle intercettazioni. (Rigetta, Corte Appello Firenze, 06/03/2025)

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