Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9480 del 9 settembre 1991

(2 massime)

(massima n. 1)

Con riguardo alla ricorrenza di una promessa unilaterale di pagamento non sussistono limitazioni di carattere probatorio a carico del promissario, il quale, pertanto, si puō avvalere della prova testimoniale, anche se questa abbia riferimento ad un rapporto per il quale sia richiesta la prova scritta, tenuto conto che il contratto viene richiamato solo per esigenze difensive, quale mezzo al fine di consentire alla promessa di pagamento di spiegare i suoi effetti e non viene azionato come autonoma fonte dalla quale nasca l'obbligazione dedotta in giudizio.

(massima n. 2)

L'effetto giuridico che si ricollega alla promessa unilaterale di pagamento, sia essa pura o titolata, č l'astrazione processuale della causa debendi , per cui il promissario, agendo per l'adempimento dell'obbligazione, ha soltanto l'onere di provare la ricorrenza di tale promessa e non anche l'esistenza del rapporto giuridico da cui essa trae origine, mentre incombe al promittente l'onere di provare l'inesistenza o l'invaliditā o l'estinzione del rapporto fondamentale, sia questo menzionato oppure non nella promessa unilaterale di pagamento.

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