(massima n. 1)
Lo svolgimento da parte della polizia giudiziaria di una mera attivitā di osservazione descrittiva dello stato dei luoghi, eventualmente documentata con rilievi fotografici, non č assimilabile all'ispezione dei luoghi disciplinata dall'art. 244 cod. proc. pen, posto che tale ultima attivitā ha ad oggetto l'accertamento delle "tracce" e degli "altri effetti materiali del reato". (Rigetta, Trib. Libertā Messina, 10/09/2018)