(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, non č deducibile in termini di inosservanza di norma processuale, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione del disposto degli artt. 207 e 241 cod. proc. pen. conseguente alla mancata trasmissione degli atti al pubblico ministero, da parte del giudice, in caso di falsa testimonianza, trattandosi di norme processuali non sanzionate da nullitą, inutilizzabilitą, inammissibilitą o decadenza. (Dichiara inammissibile, Corte Appello Bologna, 21/06/2024)