(massima n. 1)
Ai fini della dichiarazione di assenza non puņ considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa ed il giudice avrebbe dovuto provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 420-quater, comma 1, cod. proc. pen, nel testo vigente al momento del giudizio, adesso in ogni caso trasfusi nell'art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen., prima di procedere oltre.