Cassazione penale Sez. I sentenza n. 15138 del 11 novembre 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

È possibile procedere in absentia solamente qualora l'imputato abbia avuto conoscenza effettiva del procedimento o si sia sottratto volontariamente alla conoscenza dello stesso o di atti del medesimo. E' in tale ottica funzionale che devono essere intese le presunzioni di conoscenza del procedimento previste dall'art. 420-bis c.p.p., nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2022. Di conseguenza, anche la presunzione relativa all'ipotesi di avvenuta elezione di domicilio può essere indicativa, ma non sostitutiva, della conoscenza del procedimento, a maggior ragione quando l'elezione di domicilio sia relativa a un difensore d'ufficio, poichè è necessario, ai fini della dichiarazione di assenza, che sussista un effettivo rapporto professionale tra il difensore e l'imputato. Non può assumere rilevanza in senso contrario l'introduzione dell’art. 162, comma 4-bis, c.p.p., poichè tale disposizione trova la sua ratio proprio nell'esigenza di garantire che l'elezione di domicilio sia "seria" e reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo presso il quale gli atti dovrebbero essere indirizzati.

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