(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 598-ter cod. proc. pen., non contiene alcuna previsione per l'imputato appellante, né, tantomeno, si richiama la disposizione del primo comma che consente di procedere in assenza dell'imputato appellante anche fuori dai casi previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen. Tale silenzio normativo è pienamente coerente con la nuova disciplina della forma dell'impugnazione e, soprattutto, con la diversa logica sottesa alla diversificazione del rito nel giudizio di appello. Va, infatti, considerato, da un lato, che affinché l'impugnazione sia ammissibile, ove l'imputato sia stato giudicato in assenza in primo grado, è necessario che a questa sia allegato il mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla pronuncia della sentenza, elemento, questo, sintomatico di conoscenza certa della pendenza del processo e della sentenza stessa; dall'altro lato, va, inoltre, tenuto conto del fatto che, in caso di rito camerale non partecipato, il contradittorio tra le parti è solo cartolare, ai sensi del primo comma dell'art. 598-bis, e, in assenza di una tempestiva richiesta di partecipazione all'udienza, all'imputato è preclusa la possibilità di presenziare a detta udienza. Dunque nel caso in cui il giudizio di appello sia trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione, ai sensi dell'art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato appellante non può considerarsi «giudicato in assenza» atteso che, in tal caso, il processo viene celebrato senza alcuna udienza alla quale questi abbia il diritto di presenziare. Conseguentemente, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione il medesimo imputato appellante non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.