(massima n. 1)
All'imputato non comparso senza allegare alcun legittimo impedimento, di cui non sia stata dichiarata l'assenza, deve essere data comunicazione del rinvio dell'udienza, la cui omissione non integra un'ipotesi di mancata citazione, ma dą luogo a una nullitą di ordine generale a regime intermedio, da eccepire nella prima occasione processuale utile.