(massima n. 1)
La nomina del difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, cui sia seguita la rinuncia al mandato non comunicata dal professionista antecedentemente all'inizio del processo, non costituisce indice della sua effettiva conoscenza da parte dell'imputato, nel caso in cui ne sia stata dichiarata l'assenza a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla riscrittura operata dall'art. 23, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che la mancata partecipazione del predetto č ascrivibile, non alla sua negligenza informativa, ma al comportamento del difensore.