Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 21022 del 26 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Un contratto formalmente qualificato come assicurazione sulla vita, in cui il rischio finanziario grava prevalentemente sull'assicurato e non comporta una reale assunzione di rischio demografico da parte dell'assicuratore, deve essere qualificato come contratto di investimento e soggetto alla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 58/1998.

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