(massima n. 1)
In materia di assicurazione della responsabilità civile, quando il contratto preveda un massimale per sinistro e un massimale specifico per ogni persona deceduta, il risarcimento dovuto dall'assicuratore non può eccedere tali massimali, indipendentemente dal numero degli aventi diritto. La limitazione contenuta nel contratto deve essere interpretata conforme agli artt. 1362 e 1917 c.c.