(massima n. 2)
In tema di surrogazione dell'assicuratore sociale, la modifica in aumento, svolta in grado d'appello, del quantum della domanda di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, quale conseguenza di un incremento della rendita riconosciuta, impone al giudice del gravame, al fine di valutarne l'ammissibilitā e la fondatezza, di accertare se l'incremento della rendita č dovuto all'aggravamento delle condizioni dell'infortunato e, in caso affermativo, se detto aggravamento č successivo alla sentenza di primo grado, infine, in che misura č aumentato il quantum del danno civilistico e, conseguentemente, il credito risarcitorio su cui ammettere la surrogazione.