(massima n. 1)
Poichč l'obbligazione del fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui alla L. n. 990 del 1969, artt. 19 e 29 ha natura non indennitaria ma risarcitoria strettamente conseguenziale alla responsabilitą del soggetto al quale il fondo si sostituisce (perchč rimasto sconosciuto o non assicurato), il fondo stesso viene ad assumere la qualitą di "responsabile", nel senso di soggetto obbligato al risarcimento del danno; conseguentemente esso č assoggettabile all'azione surrogatoria ex art. 1916 c.c. dell'assicuratore, che abbia corrisposto l'indennitą, prevista dalla polizza infortuni, al suo assicurato rimasto danneggiato dall'azione del soggetto sostituito dal fondo, atteso che la L. n. 990 del 1969, art. 28 non ha modificato la detta normativa codicistica essendosi limitato a disciplinare le modalitą del diritto e dell'azione di rivalsa che spettano agli enti di gestione delle assicurazioni sociali. D'altra parte, il meccanismo delineato dalla L. n. 990 del 1969, art. 28 - transitato, senza significative modifiche, nel D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 142 - costituisce un'applicazione particolare della regola generale contenuta nell'art. 1916 c.c., poichč la disposizione delinea un'azione in surrogazione esperibile soltanto in relazione al risarcimento dei danni conseguenti ad incidenti stradali.