Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4135 del 25 giugno 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contratto previsto dall'art. 1977 c.c. — che, anche se non attua immediatamente una solutio , ha una funzione solutoria, attenendo la sua causa al soddisfacimento dei crediti — č caratterizzato dall'intento, comune al cedente ed ai cessionari, di liquidare, in tutto o in parte, il patrimonio del debitore, al fine di ripartirne il ricavato fra i creditori. Pertanto, ai fini della configurabilitā di tale contratto, non č sufficiente che il debitore dichiari di mettere i suoi beni a disposizione dei creditori, ma occorre che il debitore medesimo — mediante una inequivoca manifestazione di volontā (l'accertamento della cui sussistenza costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice del merito) — conferisca ai creditori un mandato a liquidare i suoi beni e soddisfarsi con il ricavato di tale liquidazione.

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