(massima n. 1)
È pur vero che ai fini della surroga ex art. 1916 c.c., l'assicuratore può adempiere all'onere di provare la sua qualità di assicuratore ed il danno risarcito con la produzione della quietanza, se essa contiene la prova del contratto d'assicurazione e l'individuazione del danno risarcito. Tuttavia, quale prova del fatto materiale della ricezione del pagamento da parte dell'assicurato, la quietanza resta una scrittura proveniente da un terzo estraneo alla lite, per cui non può avere l'efficacia di prova piena in ordine ai fatti da essa attestati che ordinariamente le si attribuisce nei confronti della parte che l'ha sottoscritta.