Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 51222 del 15 novembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato č attribuito, senza che al G.i.p. sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicchč gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato č attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407 c.p.p., comma 3, fermi restando gli eventuali profili di responsabilitā disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato l'iscrizione.

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