(massima n. 1)
In tema di misure precautelari, il divieto di avvicinamento di cui all'art. 384-bis cod. proc. pen. č applicabile nel caso in cui la convivenza tra l'agente e la vittima, intesa come coabitazione, non sia pił in atto, ma sussistano concreti elementi che inducano a ritenere una perdurante e non occasionale frequentazione del domicilio domestico da parte del primo, al fine di ripristinare, contro la volontą della seconda e anche con modalitą violente, la pregressa situazione di condivisione dell'abitazione.