(massima n. 1)
In tema di misure precautelari, il divieto accessorio di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, di cui all'art. 384-bis, comma 2-bis, cod. proc. pen., può essere imposto, in ragione dei principi di tassatività e tipicità delle misure limitative della libertà personale, solo congiuntamente all'allontanamento urgente dalla casa familiare, anche nelle forme del divieto di rientro.