Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3892 del 22 gennaio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In sede di convalida del decreto applicativo della misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza dall'abitazione familiare, emesso dal pubblico ministero ex art. 384-bis, comma 2-bis, cod. proc. pen., il giudice č tenuto a verificare, anche sulla base degli elementi acquisiti in udienza nel contraddittorio delle parti, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e del pericolo di reiterazione di condotte che espongano a rischio, grave e attuale, la vita o l'integritā fisica della persona offesa.

(massima n. 2)

Sussiste l'interesse del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento reiettivo della richiesta di convalida del decreto di allontanamento di urgenza dall'abitazione familiare, emesso ai sensi dell'art. 384-bis, comma 2-bis, cod. proc. pen., anche nel caso in cui non vi sia stata una coeva richiesta di applicazione di misura cautelare, dovendosi ritenere immanente al sistema, secondo una interpretazione conforme al disposto dell'art. 111 Cost., l'interesse alla verifica giurisdizionale sulla legittimitā dei provvedimenti limitativi della libertā personale.

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