(massima n. 1)
Non costituisce causa di ricusazione del perito, ai sensi degli artt. 36, comma 1, lett. a) e d) e 223 cod. proc. pen., la presentazione di una denuncia-querela da parte del medesimo nei confronti di un consulente tecnico di parte, in quanto tale conflittualitą, dalla quale potrebbero derivare pretese risarcitorie del denunziante, non riguarda una parte processuale, ma un ausiliario tecnico, sicché non assume rilevanza ai fini dell'imparzialitą del perito. (Dichiara inammissibile, Tribunale Rovigo, 21/10/2020)