(massima n. 1)
Non sussiste incompatibilitą del perito nel caso in cui egli abbia espletato in precedenza una perizia sullo stesso fatto oggetto di accertamento in giudizio, ma in riferimento alla posizione di concorrenti nel medesimo reato, in quanto, ai sensi dell'art. 223, comma 2, cod. proc. pen., le disposizioni che regolamentano i casi di astensione e ricusazione del giudice (esclusa l'ipotesi riferita alle "gravi ragioni di convenienza") sono applicabili anche alla posizione processuale del perito. (Rigetta, Trib. Alessandria, 31/01/2017)