(massima n. 1)
Non costituisce valido motivo di ricusazione del perito l'avere espresso pareri in altri procedimenti, o in sede scientifica e divulgativa, a meno che non emergano elementi concreti dai quali desumere un ragionevole dubbio circa la riconducibilitą dell'opzione dell'ausiliario ad interessi precostituiti invece che al libero ed autonomo convincimento scientifico. (In applicazione del principio, la Corte ha accolto la richiesta di ricusazione dei periti, in quanto componenti del comitato scientifico dell'associazione Legambiente, gią costituitasi parte civile in altro procedimento pendente a carico degli stessi imputati per fatti strettamente correlati). (Annulla senza rinvio, App. Lecce s.d. Taranto, 19/05/2016)