(massima n. 1)
In tema di ricognizione di persone, l'utilizzazione di agenti di polizia giudiziaria come soggetti da raffrontare con il soggetto da individuare non determina alcuna irregolaritą e, tantomeno, alcuna nullitą della procedura, atteso che l'art. 214 del codice di rito non stabilisce alcun divieto in tal senso ma menziona soltanto la mera opportunitą di assicurare la presenza di soggetti "somiglianti". (Rigetta, Trib. Napoli, 23 maggio 2006)