Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5150 del 18 febbraio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di modalitą di svolgimento di ricognizioni personali, l'omessa osservanza - per quanto attiene alle caratteristiche fisiche delle persone tra cui č collocato l'indagato - delle formalitą previste dall'art. 214 c.p.p., finalizzate ad assicurare la partecipazione di persone il pił possibile somiglianti a quella sottoposta a ricognizione per garantire la genuinitą della prova, non č causa di nullitą o inutilizzabilitą dell'atto.

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