(massima n. 1)
In tema di documentazione degli atti di polizia giudiziaria, l'impedimento della persona informata sui fatti, risultante da circostanze concrete, costituisce presupposto idoneo per l'omessa verbalizzazione, ex art. 373, comma 4, cod. proc. pen., delle relative dichiarazioni e per il loro inserimento nell'annotazione di polizia giudiziaria. (Fattispecie in cui le informazioni non verbalizzate, ma riportate nell'annotazione di polizia giudiziaria, sono state ritenute utilizzabili ai fini dell'applicazione della misura cautelare).