Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1080 del 27 ottobre 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

Il pubblico ministero può delegare ad organi di polizia giudiziaria aventi competenze limitate specifiche attività di indagine, anche se esorbitanti dagli ambiti (di spazio, tempo o materia) fissati dalla legge per l'esercizio delle funzioni generali di polizia di cui all'art. 55, comma 1, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a indagini delegate a ufficiali di polizia giudiziaria del corpo della capitaneria di porto, riguardanti reati comuni di falso, non rientranti nelle materie individuate dall'art. 1235 cod. nav.).

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