(massima n. 1)
In tema di prova testimoniale, la parte ottempera all'onere di cui all'art. 468 cod. proc. pen. indicando nella propria lista, in qualitą di testimone e non di consulente tecnico, un ufficiale di polizia giudiziaria, compiutamente identificato nelle generalitą e nell'ufficio di servizio, perché riferisca sugli accertamenti tecnici svolti, atteso che in tal modo emergono le circostanze su cui verterą l'esame, consentendo il pił ampio contraddittorio, considerato che gli accertamenti tecnici di cui agli artt. 359 e 360 cod. proc. pen. ben possono essere delegati alla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 370 cod. proc. pen.