(massima n. 1)
Il sequestro preventivo non deve essere preceduto, a pena di nullitā, dalla informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p., in quanto si tratta di un atto "a sorpresa", diretto alla ricerca della prova, per il quale non č previsto il previo avviso al difensore. (Nella specie, per la S.C., la mancata indicazione del reato di truffa nell'avviso di garanzia consegnato al A.A. non comporta l'eccepita nullitā anche perchč č stata assicurata la presenza e l'assistenza del difensore dell'indagato con conseguente non configurabilitā dell'ipotizzata violazione degli artt. 178 e 180 c.p.p.).