(massima n. 1)
L'esecuzione, nei confronti di un ente, del provvedimento di sequestro preventivo non deve essere preceduta, a pena di nullitą, dalla nomina di un difensore d'ufficio e dalla notificazione dell'informazione di garanzia, ai sensi degli artt. 40 e 57 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, trattandosi di atto "a sorpresa" per il quale tali adempimenti, analogamente a quanto previsto per l'indagato-persona fisica, sono dovuti solo nel caso in cui il rappresentante della persona giuridica sia presente al compimento dell'atto da parte della polizia giudiziaria e sia sprovvisto di difensore di fiducia.