(massima n. 1)
In tema di prove, il segreto professionale può essere opposto solo dal testimone e non anche dall'indagato o dall'imputato, per i quali è opponibile al magistrato penale il solo segreto di Stato. (Conf.: n. 3288 del 1990, Rv. 185191-01). (Rigetta in parte, Trib. Libertà Torino, 28/02/2024)